domenica 30 agosto 2009

Scuola, ora religione "parificata"

Scuola, ora religione "parificata"

Le nuove regole annullano sentenza T
21/8/2009ar
Arriva un nuovo regolamento per valutare gli alunni delle scuole italiane. Il testo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, conferma l'equiparazione degli insegnanti di religione a quelli delle altre materie ai fini dell'assegnazione dei crediti scolastici e l'obbligo della sufficienza in tutte le discipline per l'ammissione alla maturità. Non viene dunque considerato il parere contrario che era stato espresso al riguardo dal Tar del Lazio.


Per essere ammessi alla maturità è dunque necessaria la sufficienza in tutte le materie, e i docenti di religione vengono equiparati ai colleghi delle altre materie ai fini dell'assegnazione dei crediti scolastici: continueranno dunque a prendere parte agli scrutini per la valutazione degli studenti.

Tra le novità più importanti che introduce il provvedimento c'è la necessità di conseguire, per essere ammessi agli esami di Stato, almeno la sufficienza in tutte le discipline: la regola vale sia per l'esame di licenza media, come del resto già previsto e applicato quest'anno, sia per le scuole superiori (dove invece durante gli ultimi scrutini era stata adottata la norma "interlocutoria" voluta dall'ex ministro Fioroni che per l'ammissione all'esame di Stato richiedeva solo la media del sei).

Alcune delle novità introdotte dal nuovo regolamento, pubblicato sotto forma di decreto del Presidente della Repubblica, erano comunque già state adottate: come anche quella che prevede la presenza attiva e a "pieno titolo" dei docenti di religione cattolica per la determinazione dei crediti scolastici (mentre la valutazione della materia continua a essere espressa dagli insegnanti nominati dal vicariato "senza attribuzione di voto numerico").

In questo senso, il comma 3 dell'articolo 6 del nuovo regolamento non lascia spazio a dubbi: "In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici, i docenti di sostegno, nonchè gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni".

TAR DEL LAZIO, DECISIONE BOCCIATA
Insomma, non si tiene conto della discussa sentenza emessa il 17 luglio scorso dai giudici del Tar del Lazio, secondo i quali, per non discriminare quel 10% scarso di allievi che non frquenta l'ora di religione, non bisognerebbe rendere utile la frequenza della materia ai fini dell'assegnazione dei punti utili a definire il voto di maturità.

La decisione dei giudici viene "scavalcata" attraverso l'adozione di un regolamento, quindi non con una procedura amministrativa, e comporta pochi problemi di incompatibilità applicativa rispetto a quanto stabilito dal tribunale laziale. Sempre in attesa, comunque, che si pronunci il Consiglio di Stato.

Va infine ricordato che la presenza dei docenti di religione nel consiglio di classe non ha effetti attivi per tutte le operazioni di scrutinio: ad esempio la materia non viene presa in considerazione per la formulazione delle medie dei cosiddetti "ottisti", gli studenti super-bravi che si presentano alla maturità senza aver frequentato il quinto anno.

ESAMI DI TERZA MEDIA
Quanto agli esami di licenza media, il nuovo regolamento sulla valutazione prevede che dal 2009/2010 nella determinazione del voto finale debba essere calcolata la media aritmetica dei voti conseguiti in tutte le prove d'esame: prove quindi scritte (anche il test standard Invalsi il cui "peso" quest'anno era stato deciso invece da ogni istituto) e orali. Oltre che nel giudizio di ammissione di esame (già dal 2008/09 espresso con voto in decimi anziché con giudizio (sufficiente, ottimo, distinto).

VOTO NUMERICO: QUANDO RIMANE
Sparisce invece, rispetto alla prima versione, la parte che prevedeva di assegnare il voto numerico anche durante le lezioni.

Rimane il "voto" numerico anche per la certificazione delle competenze, in disaccordo con quanto avviene nell'Unione europea. Alle superiori una novità importante, ma solo a riforma avvenuta, riguarderà l'obbligo da parte degli alunni, salvo situazioni particolari, di aver frequentato almeno i tre quarti delle lezioni: viene così introdotto, teoricamente a partire dal 2010/11, il concetto di frequenza obbligatoria invece sino ad oggi adottato solo nella primarie e durante lo scrutinio delle medie inferiori.

Confermata la valutazione dei ragazzi che presentano difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente certificate. Ciò significa che "la valutazione e la verifica degli apprendimenti" come si legge nel dpr 122"comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei".



http://www.tgcom.mediaset.it/cronaca/articoli/articolo458132.shtml

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